Statuto

SOCIETA’ ITALIANA DEI TRAPIANTI D’ORGANO
(Fondata a Roma il 12 luglio 1966)



Art.1 – Definizione
È costituito senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d’Organo (S.I.T.O.).

Art.2 – Scopi
La S.I.T.O. non ha scopo di lucro e si propone di promuovere le conoscenze e la realizzazione dei trapianti dì organi e tessuti.

Art.3 - Composizione
La S.I.T.O. è composta da Soci Effettivi, Soci Onorari e Soci Sostenitori.
a) Sono Soci Effettivi gli studiosi che esplicano attività attinente il trapianto. L’ammissione dei Soci Sostenitori ed Effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’interessato, sostenuta da due Soci Effettivi o Onorari. L'ammissione s’intende subordinata ad accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e Regolamento della Società.
I Soci Sostenitori ed Effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo. I Soci Effettivi, morosi da oltre 2 anni, dopo 2 solleciti infruttuosi, decadono dalla qualifica di Socio su delibera del Consiglio Direttivo.
Si diviene Soci Effettivi presentando un curriculum vitae che dimostri l’effettiva partecipazione all’attività trapiantologia. Dopo 12 mesi di presenza nella Società come Soci Effettivi, presentando l’attestato di partecipazione all’ultimo congresso SITO o ad un altro congresso di argomento trapiantologico, ed essendo in regola con il pagamento delle quote sociali, si acquisisce il diritto di voto in Assemblea.
b) Sono Soci Onorari personalità italiane o straniere che abbiano acquisito meriti particolari nel campo dei trapianti. Il titolo di Socio Onorario viene conferito dall’Assemblea del Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il numero dei Soci Onorari viene stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.
c) Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare un contributo annuo alla SITO. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.
L’associato può recedere dalla SITO inviando per iscritto la comunicazione di recesso. Il Presidente provvede anche all’esclusione di associati per gravi motivi, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art.4 - Patrimonio
La SITO provvede al raggiungimento dei suoi scopi a mezzo:
a) quote associative annuali degli associati
b) donazioni e lasciti
I contributi di cui sopra costituiscono il fondo della SITO. In caso di recesso o di esclusione dell’associato, questi non può pretendere la restituzione di quanto in precedenza versato alla SITO.
La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.
Il servizio di tesoreria è affidato alla posta o ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.

Art.5 - Organi della SITO
Sono organi della SITO:
a) l’Assemblea dei Soci Effettivi ed Onorari
b) il Consiglio Direttivo
c) la Segreteria

Art.6 - L’Assemblea
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare le relazioni annuali sull’attività della SITO presentate dal Consiglio Direttivo
- approvare eventuali modifiche di Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto
- deliberare sugli oggetti dell’ordine del giorno.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o in caso di impedimento dal Vice Presidente) una volta l’anno a mezzo lettera e-mail inviata a tutti gli associati almeno dieci giorni prima dell’adunanza, con precisato l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
L’Assemblea deve essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità a quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti. In prima convocazione per la validità della riunione devono essere presenti almeno il 50% degli associati, nella eventuale seconda convocazione, che può avere luogo già un’ora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di quest’ultimo da un rappresentante dei soci nominato dagli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche non associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti.
Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano a scrutinio segreto. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il diritto a partecipare degli intervenuti, dichiara la validità dell’Assemblea. Della riunione dell’Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario della riunione di Assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.
Dietro invito del Presidente possono partecipare alle riunioni di Assemblea o di Consiglio Direttivo anche persone estranee, senza diritto di voto.
In luogo dell’Assemblea è consentita la votazione a mezzo postale, se ciò è ritenuto opportuno dall’unanimità del Consiglio Direttivo, in tal caso la scheda di votazione verrà inviata a tutti i Soci Effettivi ed Onorari a mezzo di lettera raccomandata, da restituire entro 30 giorni dall’invio. La votazione sarà valida se avrà risposto almeno il 50% degli associati.

Art.7 - Il Consiglio Direttivo
La SITO è retta ed amministrata da un Presidente e da sei membri eletti nel Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- nominare nel proprio seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario
- ratificare i provvedimenti disposti d’urgenza dal Presidente
- redigere e modificare il Regolamento della Società
- deliberare l’ammissione o l’esclusione degli associati ed accettare le dimissioni degli associati.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci SITO un anno prima della scadenza del Presidente in carica, assume il mandato di Presidente Eletto e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e trascorso l’anno come Presidente Eletto, diviene Presidente Effettivo e dura in carica 3 anni.
Il Presidente non può essere rieletto immediatamente nella carica.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili per un triennio come Consiglieri.
In ogni caso, non è possibile essere rieletti dopo due mandati svolti in qualunque ruolo. Ogni anno durante il Congresso SITO vengono eletti 2 membri del Consiglio Direttivo che subentrano a 2 membri del Consiglio Direttivo in scadenza.

Norma transitoria:
Nel 2010, (scadenza naturale del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo in carica) nel corso del Congresso SITO 2010, verranno eletti il Presidente e i sei Consiglieri, direttamente dai Soci Effettivi aventi diritto di voto ed in regola con i pagamenti delle quote sociali 2010. Il Presidente ed il Segretario dell’attuale Consiglio Direttivo resteranno in carica, senza diritto di voto, per ulteriori 12 mesi, al fine di garantire la continuità nel passaggio delle consegne.

Nel 2011 i 2 Consiglieri eletti nel 2010 con il minor numero di voti, termineranno il loro mandato e 2 nuovi Consiglieri saranno eletti.

Nel 2012 i 2 Consiglieri eletti nel 2010 con il minor numero di voti termineranno il loro mandato e 2 nuovi Consiglieri saranno eletti. Si eleggerà anche il Presidente Eletto.

Nel 2013 i 2 restanti Consiglieri eletti nel 2010 ed il Presidente termineranno il loro mandato, si eleggeranno 2 nuovi Consiglieri ed il Presidente Eletto assumerà la Presidenza.
Il Consiglio Direttivo raggiungerà la composizione completa ed il meccanismo dell’elezione del Consiglio Direttivo entrerà a regime:
a) elezioni ogni anno di 2 nuovi Consiglieri in sostituzione dei Consiglieri in scadenza (nel 2014 scadranno i 2 Consiglieri eletti nel 2011, nel 2015 scadranno i Consiglieri eletti nel 2012 e così di seguito)
b) elezione del Presidente un anno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica (2015 elezione del Presidente Eletto che entrerà in carica nel 2016).
Le candidature a Presidente ed a membro del Consiglio Direttivo SITO devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del Congresso in cui avverrà l’elezione.
Le candidature sono pubblicate sul sito web della SITO.
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno quattro volte l’anno ed ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. L’avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera e-mail dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, 15 giorni prima dell’adunanza: in caso di urgenza con e-mail o telegramma da spedirsi 3 giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve precisare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sorto presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti.
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, firmato da chi presiede e dal Segretario del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono per 3 sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, anche disgiuntamente, rappresentano la SITO di fronte a terzi ed in giudizio. Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori e curano l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche della Società sono gratuite.
Quando decade, il Consiglio Direttivo (o il Presidente) convoca l’Assemblea dei Soci per le nuove nomine.

Art.8 - La Segreteria
La Segreteria è retta da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo che delibera anche la sede della Segreteria. Il Segretario cura l’organizzazione e l’amministrazione della Società eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo.
La Segreteria, il Segretario ed il Tesoriere decadono quando decade il Consiglio Direttivo o in qualunque momento la decadenza venga deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 -
In caso di esaurimento degli scopi della Società o di impossibilità o difficoltà ad attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo delibererà la liquidazione o la trasformazione (art.16. 2° comma codice civile) della SITO, con le modalità che riterrà opportune.

Art. 10 – Avanzi di gestione
All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia effettuate a norma di legge o favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima tipologia.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività principali o di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 11 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dai presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to
Il Presidente pro-tempore
Antonio Famulari