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SOCIETA’ ITALIANA DEI TRAPIANTI D’ORGANO
(Fondata a Roma il 12 luglio 1966)
STATUTO
Art.1 - Definizione
E’ costituito senza limiti di durata con sede in Roma
presso la Segreteria la Società Italiana dei Trapianti
d’Organo (SITO).
Art.2 - Scopi
La SITO non ha scopo di lucro e si propone di promuovere
le conoscenze e la realizzazione dei trapianti dì organi
e tessuti.
Art.3 - Composizione
La SITO è composta da soci effettivi, soci onorari e
soci sostenitori.
a) sono soci effettivi gli studiosi che esplicano
attività attinente il trapianto. L’ammissione dei soci
effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su
richiesta dell’interessato, sostenuta da due soci
effettivi o onorari. L'ammissione s’intende subordinata
ad accettazione esplicita ed incondizionata dello
Statuto e Regolamento della Società.
I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota
annuale, il cui ammontare è deliberata dal Consiglio
Direttivo. I soci morosi decadono dalla qualità di soci
su delibera del Consiglio Direttivo.
b) Sono soci onorari personalità italiane o straniere
che abbiano acquisito meriti particolari nel campo dei
trapianti.
Il titolare di socio onorario viene conferito
dall’assemblea del soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
Il numero dei soci onorari viene stabilita dal Consiglio
Direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote
associative.
e) Sono soci sostenitori tutti le persone fisiche o
giuridiche che si impegnano a versare un contributo
annuo alla SITO. I soci sostenitori non hanno diritto di
voto in assemblea.
L’associato può recedere dalla SITO inviando per
iscritto la comunicazione di recesso. Il Presidente
provvede anche all’esclusione di associati per gravi
motivi, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art.4 - Patrimonio
La SITO provvede al raggiungimento dei suoi scopi a
mezzo:
a) quote associative annuali degli associati.
b) donazioni e lasciti.
I contributi di cui sopra costituiscono il fondo della
SITO. In caso di recesso o di esclusione dell’associato,
questi non può pretendere la restituzione di quanto in
precedenza versato alla SITO.
La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il
controllo diretto del Presidente, ad un Tesoriere
designato dal Consiglio Direttivo.
Il servizio di tesoreria è affidato alla posta o ad un
ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.
Art.5 - Organi della SITO
Sono organi della SITO:
a) l’assemblea dei soci effettivi ed onorati
b) il Consiglio Direttivo
c) la Segreteria.
Art.6 - L’assemblea
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare le relazioni annuali sull’attività della
SITO presentate dal Consiglio Direttivo
- approvare eventuali modifiche di Statuto, proposte dai
Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi
diritto di voto
- deliberare sugli oggetti dell’ordine del giorno.
L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo (o in caso di impedimento dai Vice Presidente)
una volta l’anno a mezzo lettera inviata a tutti gli
associati almeno dieci giorni prima dell’adunanza, con
precisato ordine del giorno, l’ora ed il luogo
dell’adunanza:
L’assemblea deve essere convocata anche quando il
Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità a quando ne
è fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
dagli intervenuti. In prima convocazione per la validità
della riunione devono essere presenti almeno il 50%
degli associati, nella eventuale seconda convocazione,
che può avere luogo già un’ora dopo la prima, la
riunione è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti. Non sono ammesse deleghe.
L’assemblea è presieduta dai Presidente del Consiglio
Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente ed in
assenza anche di quest’ultimo da un rappresentante dei
soci nominato dagli intervenuti. il Presidente nomina un
Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori,
anche non associati. Le deliberazioni vengono prese a
maggioranza assoluta dagli intervenuti.
Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano a
scrutinio segreto. Il Presidente, accertata la
regolarità della convocazione e il diritto a partecipare
degli intervenuti, dichiara la validità dell’assemblea.
Della riunione dell’assemblea deve essere redatto
verbale firmato dal Presidente, dai Segretario della
riunione di assemblee e, se nominati, dagli scrutatori.
Dietro invito del Presidente possono partecipare alle
riunioni di assemblea o di Consiglio Direttivo anche
persone estranee, senza diritto di voto.
In luogo dell’assemblea è consentita la votazione a
mezzo postale, se ciò è ritenuto opportuno
dall’unanimità del Consiglio Direttivo, in tal caso la
scheda di votazione verrà inviata a tutti i soci
effettivi ed onorari a mezzo lettera raccomandata, da
restituire entro 30 giorni dall’invio. La votazione sarà
valida se avrà risposto almeno il 50% degli associati.
Art.7 - Il Consiglio Direttivo
La SITO è retta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da 9 membri eletti tra i soci
effettivi. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- nominare nel proprio seno il Presidente, un Vice
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario
- ratificare i provvedimenti disposti d’urgenza dal
Presidente
- redigere e modificare il Regolamento della Società
- deliberare l’ammissione o l’esclusione degli associati
ed accettare le dimissioni degli associati.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili. il Presidente non può essere rieletto
immediatamente nella carica
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l’anno
ed ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o sia
richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo
lettera del Presidente od in sua assenza dal Vice
Presidente, 15 giorni prima dell’adunanza: in caso di
urgenza con telegramma da spedirsi 3 giorni prima
dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve precisare il giorno,
l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della
maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per
la validità delle delibere occorre il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sorto presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo,
dal Consigliere designato dagli intervenuti.
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo viene redatto verbale, firmato da chi presiede
e dal segretario del Consiglio Direttivo di volta in
volta da chi presiede.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono
per 3 sedute consecutive, possono essere dichiarati con
deliberazione del Consiglio stesso.
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento, il Vice
Presidente, anche disgiuntamente, rappresentano la SITO
di fronte a terzi ed in giudizio. Hanno facoltà di
nominare avvocati e procuratori e curano l’esecuzione
dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche della Società sono gratuite.
Quando decade, il Consiglio Direttivo (o il Presidente)
convoca l’assemblea dei soci per le nuove nomine.
Art.8 - La Segreteria
La Segreteria è retta da un Segretario nominato dal
Consiglio Direttivo che delibera pure la sede della
Segreteria, il Segretario cura l’organizzazione e
l’amministrazione della Società eseguendo le delibere
dal Consiglio Direttivo.
La Segreteria, il Segretario ed il Tesoriere decadono
quando decade il Consiglio Direttivo o in qualunque
momento la decadenza venga deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Art. 9 -
In caso di esaurimento degli scopi della Società o di
impossibilità o difficoltà ad attuarli per qualsiasi
motivo, il Consiglio Direttivo delibererà la
liquidazione o la trasformazione (art.16. 2° comma
codice civile) della SITO , con le modalità che riterrà
opportune.
Art. 10 -
Per tutto quanto non previsto dai presente Statuto
valgono le norme in materia di Associazioni.
Allegato “A” del n: 38221/5188 rep.
(08/04/1982)
F.to Girolamo Sirchia
F.to Dr. Sergio Barenghi (L.S.)
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